Art. 7.
(Progressione in carriera).

      1. Il passaggio alla qualifica di vice questore avviene, con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i vice questori aggiunti con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera che, avendo svolto un tirocinio operativo di nove mesi presso le strutture centrali dell'Amministrazione dell'interno nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5, hanno prestato servizio presso uffici e reparti della medesima Amministrazione per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni.

 

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